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Albo degli Scrutatori
Entro il prossimo 30 novembre potranno essere presentate all'Ufficio Elettorale del Comune, le domande per entrare a far parte dell’Albo degli scrutatori di seggio secondo quanto prevede l’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
Possono fare richiesta di iscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno assolto gli obblighi scolastici (corrispondenti al conseguimento della licenza elementare sino alla classe 1952 ed alla licenza media inferiore per i nati negli anni seguenti).
La Commissione elettorale comunale valuterà, inoltre, che i richiedenti non incorrano in alcuna delle esclusioni previste dall’articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’articolo 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, essendo interdetto l’esercizio della funzione di Presidente, Segretario e Scrutatore alle seguenti categorie di persone:
i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Non è più ritenuto ostativo allo svolgimento delle funzioni di scrutatore il limite anagrafico dei settant’anni, così come esplicitato nella circolare del Ministero dell’interno 13 settembre 1999, n. 166, in quanto l’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha eliminato dall’articolo 1 della legge n. 95/1989 tale requisito e “la natura di lex specialis della norma abrogata fa ritenere non più necessaria la sussistenza del requisito dell’età”.
| Allegato | Dimensione |
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| albo unico scrutatore seggio elettorale.doc | 38.5 KB |
| domanda albo scrutatori.doc | 29.5 KB |






