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Edificabilità nelle zone agricole


L'edificabilità delle zone agricole è stata regolata fino ad oggi dalla Legge Regionale n. 11 del 2004, che aveva sostituito la precedente Legge Regionale n. 24 del 1985.

La legge finora in vigore prevedeva che l'unico soggetto che poteva edificare fabbricati residenziali e non residenziali in questi terreni era l'imprenditore agricolo, a patto che lo stesso fabbricato fosse a servizio del fondo agricolo e previa approvazione di uno specifico piano aziendale da parte degli organi competenti.

 

Questa norma ha subito delle importanti modifiche con la recente Legge Regionale n. 4 del 26 giugno 2008, che rende possibili alcuni interventi sugli esistenti edifici ad uso residenziale.

Sono, infatti, ora ammessi interventi di recupero, ossia di ristrutturazione e/o di ampliamento fino ad un massimo di mc. 800.

Tali lavori possono essere richiesti anche da persone diverse dall'imprenditore agricolo, non devono più obbligatoriamente essere funzionali al fondo rustico e non è necessario riguardino fabbricati abitati almeno negli ultimi sette anni, come prevedeva la norma precedente. Inoltre, solo per i coltivatori diretti a titolo principale e previo piano aziendale, è possibile la realizzazione di nuove abitazioni, fino ad un massimo di mc. 600.

 

 

Per in formazioni più dettagliate, ci si può rivolgere all'Ufficio Tecnico Comunale o al proprio tecnico....