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Imposta Comunale sugli Immobili 2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO
2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sostituito dall’3, c. 53 della Legge 23.12.1996, n. 662 il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1 ed in particolare:
- comma 156, che modificando l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.;
- comma 169, che prevede che le aliquote debbano essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili adottato con propria deliberazione n.71 del 29.12.1998 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. n. 223 del 04.07.06 convertito nella legge n. 248 del 04.08.2006, all’art. 37, comma 13 e 14 che modifica i termini per il versamento dell’imposta, stabilendo che le nuove scadenze sono fissate il 16 giugno (acconto) ed il 16 dicembre (saldo) di ogni anno;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 del 31 marzo 2008 con la quale venivano determinate le aliquote per l’anno 2008;
RITENUTO di riconfermare per l’anno d’imposta 2009, l’applicazione delle aliquote I.C.I. determinate per l’anno 2008 e differenziate così come meglio specificato nel seguente prospetto:
VISTO il Decreto Legge 27.05.2008, n. 93 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.05.2008, n. 124 che ha innovato in materia di Imposta Comunale sugli Immobili introducendo l’esenzione dall’imposta con riferimento all’abitazione principale; l’esenzione si estende alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento vigente alla data di entratati in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9; l’esenzione si applica altresì alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF del 05.06.2008 con la quale è stato definitivamente chiarito che (…) nel concetto di “assimilazione” vanno ricompresse tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, abbia inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali; la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulle scelta adottata dal comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali;
CONSIDERATO che l’estensione del beneficio di cui sopra si intende previa presentazione della relativa modulistica “Autocertificazione ai fini I.C.I. per abitazioni concesse in uso gratuito - anno d’imposta 2009” che viene allegata alla presente deliberazione (allegato “A”) e di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge 22.12.2008, n. 203 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2009)”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2008 che ha prorogato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 al 31.03.2009;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di confermare per l’anno 2009 le aliquote e le maggiori detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito indicato:
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IMMOBILI |
ALIQUOTE
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Aliquota Ordinaria per immobili diversi da abitazione principale
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6,0 per mille |
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Aliquota agevolata per abitazione principale
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5,5 per mille |
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Aliquota per fabbricati ad uso abitativo non locati
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7,0 per mille |
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Aliquota per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione degli immobili |
4,5 per mille |
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Detrazione per abitazione principale
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€ 108,00 (€ 9,00 mensili) |
- Di evidenziare che l’uso gratuito previsto per l’abitazione principale concesso ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado prevede il riconoscimento del beneficio salvo presentazione della relativa autocertificazione, di cui ad allegato “A”, entro il termine fissato per il versamento in acconto;
- Di trasmettere direttamente al Ministero tramite posta elettronica la richiesta di pubblicazione che avverrà sul sito Internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata della presente deliberazione.
Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Parere di regolarità tecnica
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE.
Solesino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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| INFORMATIVA I.C.I. 2009.pdf | 914.43 KB |
| VALORI MICROZONE.pdf | 320 KB |






