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Libretto di Idoneità Sanitaria
Libretti d'Idoneità Sanitaria
nuova normativa regionale
LEGGE REGIONALE N. 41/2003
L'art. 1 della Legge Regionale n. 41/2003 (igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari) ha stabilito che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione previsti dall'art. 14 della legge n. 283/62 (Libretti Sanitari ) sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione ed informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta.
Il Libretto Sanitario è sostituito dal LIBRETTO D'IDONEITA' SANITARIA che viene rilasciato dopo la partecipazione ad un corso di formazione della durata minima di 3 ore ed al superamento di un questionario finale di valutazione.
Il Libretto d'Idoneità Sanitaria ha validità di due anni dalla data di consegna dell'attestazione relativa alla partecipazione con esito favorevole al corso.
CHI E' SOGGETTO: tutti gli operatori del settore alimentare che manipolano alimenti compresi i:
*TITOLARI DELLE IMPRESE ALIMENTARI
*DIPENDENTI, COLLABORATORI (ANCHE OCCASIONALI)
CORSO:
1. Durata minima di 3 ore;
2. Argomenti: igiene della persona; malattie trasmissibili dagli alimenti, sanificazione;
3. Verifica: Applicazione di specifico questionario. Il corso è tenuto da: Enti accreditati (Associazioni di categoria, Camere di Commercio ecc..).
In caso di mancato superamento della prova il corso dovrà essere ripetuto.
ATTESTAZIONE: alla conclusione favorevole del corso verrà rilasciato un'apposita attestazione.
ESENZIONI: il corso non è obbligatorio:
* per i soggetti che hanno frequentato, con esito positivo, un corso per l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande o per la vendita di prodotti alimentari;
* in possesso di titoli di studio specifici (laurea in medicina, veterinaria, biologia, ecc..)
AGGIORNAMENTI: saranno biennali e gestiti con le stesse modalità previste per i corsi formativi di base.
SANZIONI: l'inosservanza degli obblighi dettati dalla Deliberazione della Giunta Regionale è punita con le sanzioni previste dagli articoli 14 e 15 della Legge 30 Aprile 1962 n. 283.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - Dirigente Responsabile PAVAN Dott. Pierpaolo - Este/Conselve.
Tale documento sarà fornito al titolare dell'attività dalle associazioni di categoria, o dalle Camere di Commercio, o dai Servizi Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.U.L.S.S.
L'operatore alimentare, dipendente/collaboratore, riceverà, invece, il sopra citato documento dal datore di lavoro o da un responsabile dll'industria alimentare o da un suo espresso delegato alla formazione, assieme alle informazioni inerenti le specifiche attività che l'operatore neoassunto dovrà esperire nell'ambito del proprio lavoro.
* tel.: 0429/618377
* tel.: 049/9598746
* e-mail: dp.asl17@libero.it






